IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pervenuto in data 12 febbraio 2003, con il quale l'A.N.G.T. - Associazione nazionale guide turistiche, nella persona del legale rappresentante, chiede che venga annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, di recepimento dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, nella parte relativa ai criteri per l'esercizio della attivita' di guida turistica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il parere espresso dalla Sezione prima del Consiglio di Stato nella adunanza del 3 dicembre 2003, n. 3165/2003, il cui testo si allega al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte; Considerato che il Consiglio di Stato, con il suddetto parere, ha ritenuto che il ricorso straordinario debba essere accolto, con annullamento in parte qua delle impugnate disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002; Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali; Decreta: Nei sensi indicati nel parere del Consiglio di Stato, e' annullato l'art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n), dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002. Dato a Roma, addi' 27 aprile 2004 CIAMPI La Loggia, Ministro per gli affari regionali